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Legge 02/03/1963 n. 320Art. 12 Rinvio Ai contratti di colonia parziaria si applicano le disposizioni del Titolo II, relative alla mezzadria, ad eccezione del primo comma dell’art. 4, del primo comma dell’art. 5 e degli artt. 3 e 7. TITOLO IV TITOLO V NORME FINALI Art. 14 Proroga dei contratti in corso Sono prorogati fino a nuova disposizione i contratti di mezzadria in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono altresì prorogati fino a nuova disposizione i contratti di colonia parziaria di affitto a coltivatore diretto e di compartecipazione compresi quelli con clausola migliorataria e quelli di colonia mista ad affitto, nonché le concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate disposte ai sensi del D.Lgs.Lgt. 19 ottobre 1944 n. 279, e del D.Lgs. 6 settembre 1946 n. 89, e successive integrazioni o modificazioni, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai contratti e alle concessioni prorogati ai sensi dei primi due commi del presente articolo si applicano le norme che disciplinano i contratti e le concessioni prorogati dalla L. 28 marzo 1957 n. 244. Le stesse norme si applicano per i contratti e le concessioni conclusi o disposte dopo l’entrata in vigore della presente legge. I mezzadri, gli affittuari coltivatori diretti e gli altri concessionari possono sempre recedere dal contratto, dandone preavviso al concedente almeno sei mesi prima della fine dell’anno agrario. Art. 15 Norme applicabili Ai contratti agrari si applicano, per quanto non espressamente stabilito dalla presente legge e purché non risultino con questa incompatibili, le norme del Codice Civile e le altre disposizioni legislative vigenti in materia. Art. 16 La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Le disposizioni della presente legge si applicano anche per la divisione dei frutti dell’annata agraria in corso. Art. 17 Sono abrogate tutte le disposizioni legislative in contrasto con la presente legge. Legge 26 maggio 1965 n. 590 - Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice Art. 1-7 (omissis) Art. 8 In caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria a colonia parziaria, o compartecipazione esclusa quella stagionale, l’affittuario, il mezzadro, il colono o il compartecipante, a parità di condizioni, ha diritto di prelazione purché coltivi il fondo stesso da almeno due anni , non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a L. 1.000, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria, ed il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia. La prelazione non 6 consentita nei casi di permuta, vendita forzata, liquidazione coatta, fallimento, espropriazione per pubblica utilità e quando i terreni in base a piani regolatori, anche se non ancora approvati, siano destinati ad utilizzazione edilizia, industriale o turistica. aventi diritto la sua intenzione di avvalersi della prelazione. Se il componente di famiglia coltivatrice, il quale abbia cessato di far parte della conduzione colonica in comune, non vende la quota del fondo di sua spettanza entro cinque anni dal giorno in cui ha lasciato l’azienda, gli altri componenti hanno diritto a riscattare la predetta quota al prezzo ritenuto congruo dall’Ispettorato provinciale dell’agricoltura, con le agevolazioni previste dalla presente legge, sempreché l’acquisto sia fatto allo scopo di assicurare il consolidamento d’impresa coltivatrice familiare di dimensioni economicamente efficienti. Il diritto di riscatto viene esercitato, se il proprietario della quota non consente alla vendita, mediante la procedura giudiziaria prevista dalle vigenti leggi per l’affrancazione dei canoni enfiteutici. L’accertamento delle condizioni o requisiti indicati dal precedente comma e demandato all’Ispettorato agrario provinciale competente per territorio. Ai soggetti di cui al primo comma sono preferiti, se coltivatori diretti, i coeredi del venditore. Art. 9 Qualora siano state iniziate le procedure relative alla concessione del mutuo, a seguito di preliminare posto in essere dalle parti nelle forme di legge, e il proprietario si rifiuti di alienare il fondo medesimo, ritenuto idoneo ai termini del precedente art. 1, al prezzo dalle parti stabilito e riconosciuto congruo dall’Ispettorato provinciale dell’agricoltura, al coltivatore spetta il diritto previsto nell’art. 2932 Cod. Civ. Art. 10 Qualora siano state iniziate le procedure relative alla concessione del mutuo ai sensi dell’art. 1 a seguito di preliminare posto in essere dalle parti nelle forme di legge, e l’Ispettorato provinciale dell’agricoltura non abbia ritenuto congruo il prezzo tra le parti convenuto il proprietario che rifiuti di alienare il fondo, ritenuto idoneo al termine del citato art. 1, al prezzo congruo indicato dall’Ispettorato, non potrà avvalersi per due anni della disposizione di cui all’art. 1, lett. b) del D.Lgs. C.P.S. 1° aprile 1947 n. 273. Art. 11 Qualora il proprietario dia la disdetta ai sensi della lett. b) dell’art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 1° aprile 1947 n. 273, modificato dalla L. 13 giugno 1961 n. 527, l’esecuzione 6 sospesa per un anno se il coltivatore, entro trenta giorni dalla notificazione, dichiari di essere disposto ad acquistare un fondo a norma della presente legge o delle altre disposizioni concernenti la formazione . In tal caso, il coltivatore ha diritto di essere preferito nella concessione delle agevolazioni creditizie previste dalle leggi in vigore. Art. 12-30 (omissis) Art. 31 Ai fini della presente legge sono considerati coltivatori diretti coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed all’allevamento ed al governo del bestiame, sempreché la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo e per l’allevamento ed il governo del bestiame. Nel calcolo della forza lavorativa il lavoro della donna è equiparato a quello dell’uomo. Art. 32-33 (omissis) Legge 22 luglio 1966 n. 607 - Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue Art. 1 I canoni enfiteutici perpetui o temporanei e le altre prestazioni fondiarie perpetue non possono comunque superare l’ammontare corrispondente al reddito dominicale del fondo sul quale gravano, determinato a norma del D.L. 4 aprile 1939 n. 589, convertito nella L. 29 giugno 1939 n. 976, rivalutato con il D.Lgs.C.P.S. 12 maggio 1947 n. 356. I canoni e le altre prestazioni stabiliti in misura superiore sono ridotti al limite di cui al precedente comma, previo computo, quanto a quelli consistenti in una quantità fissa di derrate, dell’equivalente in denaro in base ai prezzi correnti al momento della entrata in vigore della presente legge, e, quanto a quelli consistenti in una quota di derrate, della somma in denaro calcolata, in base ai detti prezzi, sulla misura fissa corrispondente alla media delle quantità corrispondenti nell’ultimo quinquennio. I canoni e le altre prestazioni stabiliti in misura inferiore non possono essere aumentati. L’affrancazione dei canoni e delle prestazioni si opera in ogni caso mediante il pagamento di una somma corrispondente a quindici volte il loro valore, come sopra determinato, previo computo, limitatamente a quelli in natura, dell’equivalente in denaro, determinato ai sensi del secondo comma. Sono salve le condizioni di maggior favore per l’enfiteuta. Ai fini dell’applicazione del primo comma del presente articolo si fa riferimento alla qualifica catastale risultante al 30 giugno 1939. Art. 2 La domanda giudiziale di affrancazione, qualunque ne sia il valore, si propone con ricorso al pretore competente per territorio ai sensi dell’art. 21 Cod. Proc. Civ. Il ricorso deve contenere con ogni altro elemento utile: 1) il nome e cognome, la residenza o il domicilio o la dimora di colui al quale è stata in precedenza corrisposta la prestazione, nonché di colui che sia ritenuto titolare della prestazione, se trattasi di persona diversa. Se trattasi di persona giuridica, il ricorso deve contenere la denominazione di essa, con l’indicazione dell’organo o l’ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio; 2) la descrizione dell’immobile, l’estensione, la denominazione catastale almeno tre confini. Al ricorso sono allegati: le quietanze e qualsiasi altro atto o documento relativi alla prestazione e, in mancanza, l’atto di notorietà sulla esistenza della prestazione e sull’importo di essa, nonché il certificato storico catastale dell’immobile ed i certificati delle iscrizioni e trascrizioni riferentisi all’ultimo ventennio. Art. 3 Il pretore, con proprio decreto, fissa la udienza di comparizione personale delle parti davanti a sé, ordinando che il ricorso e il decreto siano notificati anche a chi, a suo giudizio, sulla scorta delle notizie e della documentazione di cui all’articolo precedente, risulti interessato al ricorso stesso, compreso il creditore ipotecario. L’udienza di comparizione deve aver luogo in ogni caso non oltre il 60° giorno dalla data di presentazione del ricorso. Art. 4 Il pretore, nella prima udienza, deve cercare di conciliare le parti ai sensi dell’art. 185 Cod. Proc. Civ. In caso di mancato accordo, il pretore inteso se del caso un consulente tecnico, determina la somma, che il ricorrente deve depositare in conto corrente presso l’ufficio postale del comune sede della pretura competente, quale capitale di affranco. Dalla data del predetto deposito resta sospeso il pagamento del canone delle prestazioni al concedente. n ordinanza non revocabile dalla stessa autorità, l’affrancazione del fondo, dando sommariamente atto nel provvedimento motivato delle osservazioni, delle riserve e delle eccezioni delle parti. Il pretore ha facoltà di ordinare l’iscrizione di ipoteca giudiziale a favore del concedente e per l’ammontare che riterrà opportuno. Il cancelliere provvede, entro quindici giorni dalla data dell’ordinanza del pretore, a far trascrivere l’ordinanza stessa presso il competente Ufficio dei registri immobiliari. Art. 5 Il capitale di affranco determinato dal pretore non può superare in ogni caso il limite di cui all’art. 1 della presente legge. L’affrancante e tenuto alla sua eventuale integrazione, se legalmente richiesta e dovuta ai sensi del comma quinto del presente articolo. L’ordinanza prima della trascrizione dev’essere notificata alle persone di cui agli artt. 2 e 3 a cura del ricorrente. Intervenuta la notifica l’enfiteusi o la prestazione fondiaria si estingue nei confronti di chiunque. Entro tre mesi dalla avvenuta notifica della ordinanza di affranco, chi vi ha interesse può adire la Sezione speciale per i contratti agrari dei tribunale competente per territorio per la contestazione del diritto dell’affrancazione, per la riduzione o l’integrazione del capitale di affranco e per l’attribuzione dell’intera somma o di parte di essa. La sentenza che decide definitivamente la controversia è annotata in margine alla trascrizione dell’ordinanza di affranco. Le spese del giudizio presso la predetta Sezione del tribunale saranno a carico della parte soccombente. Art. 6 Trascorsi i tre mesi senza che sia proposta domanda giudiziale ai sensi dell’articolo precedente, le eccezioni e le riserve di cui all’art. 4, relative all’integrazione o alla riduzione del prezzo di affrancazione e al diritto di affrancare, si intendono definitivamente abbandonate tra le parti. Il pretore con suo decreto ordina, a richiesta di parte, la cancellazione dell’ipoteca giudiziale. Il decreto del pretore è annotato a fianco della ordinanza di affrancazione. Art. 7 Trascorsi i tre mesi senza che sia stata proposta domanda giudiziale ai sensi dell’art. 6, o dal passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia, lo svincolo del capitale di affranco si ottiene con ricorso al pretore, anche disgiuntamente per quota parte di esso, ove si tratti di più aventi diritto. |
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